IL TRIBUNALE

    Rilevato che:
        in  ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa,
  il p.m. ha espresso consenso;
        l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in
  vigore  il 3 gennaio 2000 non consente la proposizione dell'istanza
  di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto
  penale di condanna;
        la   legge   predetta  non  prevede  norme  transitorie,  che
  disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice
  del  dibattimento,  per  cui deve ritenersi applicabile soltanto la
  nuova normativa vigente;
        tale   unica   interpretazione   possibile   apre   dubbi  di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 461  c.p.p.  in riferimento
  all'art. 3  Cost,  venendosi a creare disparita' di trattamento fra
  l'imputato  che  abbia  formulato  opposizione a decreto penale nel
  vigore  della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse
  gia'  pendente  dinanzi  al  giudice  del  dibattimento  al momento
  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  normativa  ed  imputato che
  presenti  invece  opposizione  nel  vigore  della  nuova normativa,
  poiche' ad ambedue non e' concesso proporre istanza di applicazione
  pena  dinanzi al giudice del dibattimento, benche' il primo potesse
  prima farlo ed ora soltanto tale facolta' gli sia preclusa;
        la  predetta  questione  e'  rilevante  e  non manifestazione
  infondata,  poiche'  dalla sua decisione dipende la pronuncia della
  sentenza.